Art. 2.
(Parametri tecnici e modalità attuative).

      1. Il CNIPA stabilisce, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri tecnici e formali per l'attribuzione della casella di PEC a ogni nuovo nato in base alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la

 

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validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata contenute nel decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, nonché, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa con la SOGEI, i processi di distribuzione e di gestione della stessa.
      2. Il CNIPA definisce, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di sicurezza e di privatezza delle informazioni in armonia con le disposizioni del citato decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005.
      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il CNIPA, sentita la SOGEI, pubblica il capitolo tecnico e la gara europea aperta agli enti distributori del PEC.